STATUTO - SAPENS

PREMESSA

Lo statuto è lo strumento che regola i rapporti interni ed esterni del Sindacato, ogni azione, ogni atto , a qualsiasi livello, va fatto nel rispetto di esso, perchè in esso e contenuta la volontà suprema del Congresso e quindi di tutti gli associati.

 

 

TITOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE - FINALITA'

 

Art.1

Visti la Costituzione italiana e l'art. 36 del Codice Civile, è costituito il Sindacato Autonomo Pensionati SAPENS, con sede nell'attualità in Roma via Magenta 13.

Il Sapens no ha termine di durata ed è regolamentato dal presente Statuto.

 

Art. 2

Il SAPENS ha una propria indissolubile autonomia decisionale.

Ai soci è garantita la più ampia libertà di espressione, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche. ideologiche e di fede religiosa.

Nel contempo, il Sindacato respinge e non ammette alcuna influenza ed ingerenza di organismi politici, ideologici e religiosi.

Il SAPENS è indipendente dal Governo, da partiti e dalle Organizzazioni a loro affiliate.

Le sedi centrali e periferiche non possono coabitare con sedi di partito, politiche e religiose.

Le cariche direttive sono incompatibili con le cariche politiche.

Il SAPENS aderisce alla Confederazione ORSA (Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base) in quanto soggetto costitutivo di ORSA e del relativo Comparto Pensionati.

Il SAPENS è componente di AGE Platform Europe con sede a Bruxelles.

 

Art. 3

Finalità del SAPENS sono:

La tutela degli interessi morali, giuridici ed economici dei propri associati attraverso la difesa del potere di acquisto delle pensioni, l'interlocuzione con le forze politiche e sociali sui temi dell'invecchiamento attivo.

Lo sviluppo dei servizi ai soci.

Lo studio dei problemi della terza età, le conseguenze fisiologiche e lo sviluppo di una cultura sindacale che indirizzi le nuove generazioni verso una quiescenza che sia il godimento di un reddito capitalizzato in anni di lavoro.

La tutela degli interessi dei superstiti dei lavoratori.

 

 

TITOLO II - ADESIONE - DEMOCRAZIA INTERNA - ORGANI SINDACALI

 

Art. 4

Possono aderire al SAPENS tutti i cittadini in quiescenza che abbiano svolto la loro vita lavorativa nel settore Pubblico o Privato.

L'aspirante socio presenterà, alla sede locale, apposita richiesta di adesione tramite sottoscrizione della delega sindacale con i requisiti previsti dal Regolamento Interno allo Statuto, prendendo atto delle norme statutarie.

In caso di rifiuto della richiesta di adesione, da parte della competente Segreteria Regionale SAPENS, l'aspirante socio potrà rivolgere istanza al Consiglio Generale che definirà il ricorso inoltrato alla prima riunione utile. Non è consentita la contemporanea adesione ad altre organizzazioni sindacali.

 

Art. 5

L'attività del Sindacato è fondata sul principio della più ampia democrazia interna, assicurata dall'articolazione del presente Statuto, dai Regolamenti e dalla più ampia partecipazione e condivisione dei processi decisionali.

Le cariche sociali previste dal presente Statuto sono elette a maggioranza con voto segreto fa eccezione la richiesta di voto palese o per acclamazione se accolta all'unanimità degli aventi diritto al voto.

Per ogni elezione sarà redatto apposito verbale dai componenti del seggio elettorale , detto verbale, allegato a tutta la documentazione relativa alla elezione, dovrà essere conservato sino alla successiva elezione di pari livello.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data della elezione.

Tutti i Soci in regola con i contributi sindacali e regolarmente accreditati, sono elettori ed eleggibili quandio abbiano maturato 180 (centoottanta) giorni dall'iscrizione.

Le cariche sindacali a qualsiasi livello non possono essere ricoperte da persone estranee al Sindacato.

Gli incarichi sindacali non saranno ad alcun titolo retribuiti, salvo rimborso delle spese autorizzate e documentate.

Tutte le cariche sociali decadono all'apertura dei rispettivi congressi, fatto salvo il disbrigo della normale attività.

 

Art. 6

Gli Organi istituzionali del SAPENS sono:

  • il Congresso Generale;
  • il Consiglio Generale;
  • la Direzione Nazionale;
  • la Segreteria Generale;
  • il Coordinamento Donne;
  • il Congresso Regionale;
  • la Direzione Regionale;
  • la Segreteria Regionale;
  • il Congresso Provinciale;
  • la Segreteria Provinciale;
  • il Collegio dei Sindaci;
  • il Collegio dei Probiviri.

 

 

TITOLO III - COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEGLI ORGANI SINDACALI E DI CHI LI RAPPRESENTA

 

Art. 7 - CONGRESSO GENERALE

Il Congresso Generale ha il compito di delineare gli indirizzi di politica sindacale ed organizzativa del SAPENS ed è così composto:

  • dai componenti la Segreteria Generale uscente (voto 1);
  • dai componenti il Consiglio Generale uscente (voto 1);
  • dai segretari Regionali eletti nei rispettivi Congressi Regionali o i loro Aggiunto o Vice in caso di assenza o di presenza ad altro titolo (voto 1);
  • dai Delegati eletti dai rispettivi Congressi Regionali (voto 100).

Le procedure per la convocazione e lo svolgimento del Congresso Generale sono previsti dal regolamento interno allo Statuto.

La Segreteria Generale ha il compito di far pervenire alle sedi periferiche  tutte le norme per lo svolgimento  congressuale entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio Generale che indice il Congresso.

 

Art. 8

Il Congresso Generale è il massimo organico deliberatamente. Si riunisce, in sessione ordinaria  ogni 4 (quattro) anni su convocazione del Consiglio Generale oppure tramite referendum dei soci iscritti al SAPENS.

Il Congresso Generale può deliberare quando è verificata la presenza di almeno la metà più dei voti congressuali rappresentati dai delegati.

Le modalità ed i tempi di convocazione del Congresso Generale sono previste dal Regolamento interno allo Statuto.

I verbali di elezione dei delegati eletti, dovranno essere inviati alla Segreteria Generale almeno 30 (trenta) giorni prima dell'apertura dei lavori congressuali e verranno posti a disposizione della Commissione Verifica Poteri.

La convocazione dei delegati sarà predisposta dalla Segreteria Generale almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'apertura dei lavori.

Il Congresso Generale, convocato come da O.d.G. dovrà:

  • esprimersi sulla relazione della Segreteria Generale/Amministrativa;
  • approfondire il dibattito sulle problematiche Sindacali ed Organizzative;
  • approvare eventuali modifiche allo Statuto con la maggioranza assoluta dei voti congressuali;
  • approvare la mozione finale;
  • deliberare in merito al/ai rendiconto/i consuntivo/i non sottoposto/i per motivi contingenti, al vaglio del Consiglio Generale:
  • eleggere a maggioranza semplice con modalità previste all'Art. 5 comma 2, la Segreteria Generale su liste bloccate:
  • ratificare 35 (trentacinque) Consiglieri Generali eletti nei Congressi Regionali nelle quote proporzionalmente spettanti;
  • eleggere il Collegio dei Sindaci;
  • eleggere il Collegio dei Probiviri.

Le cariche nei collegi dei Sindaci e dei Probiviri sono incompatibili con tutte le altre cariche sindacali SAPENS centrali e periferiche.

 

Art. 9

Lo scioglimento del Sindacato e la destinazione dei beni mobili ed immobili, compreso eventuale attivo di cassa, sono di esclusiva competenza del Congresso Generale con lìapprovazione  di almeno i 4/5 dei voti congressuali.

Al Congresso compete anche definire, a maggioranza assoluta dei voti congressuali, la destinazione degli eventuali, proventi, che saranno destinati ad Enti perseguenti le stesse finalità.

 

Art. 10

In apertura dei lavori congressuali da parte del delegato più anziano di iscrizione, si procederà alla elezione del Presidente  del Congresso che provvederà a far eleggere, a mggioranza semplice, con voto palese di tutti gli aventi diritto che, in questa fase, esprimono voto 1 (uno):

  • ​i compinenti dell'Ufficio di presidenza nel numero e con gli incarichi proposti dal Presidente del Congresso;
  • i componenti delle commissioni elettorali, verifica poteri, mozione finale.

Il Congresso si svolgerà sulla base del programma predisposto dalla Segreteria Generale uscente.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di dirigere i lavori garantendone il regolare e democratico svolgimento, provvedendo, inoltre, alla stesura del verbale congressuale.

 

Art. 11 - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante tra un Congresso e l'altro.

Si riunisce almeno una volta all'anno ed ha il compito di:

  • definire in coerenza con le linee congressuali, l'indirizzo dell'attività sindacale ed organizzativa;
  • approvare entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto consuntivo di cassa predisposto dalla Segreteria generale;
  • decidere sulla distribuzione delle quote sindacali a livello centrale e periferica;
  • approvare i documenti rivendicativi, dando mandato alla Segreteria Generale di perseguirne gli obiettivi.

Il Consiglio Generale è composto:

  • dalla Segreteria Generale;
  • dai Segretari Regionali o i loro Aggiunto o vice in caso di assenza;
  • dai Consiglieri Generali ratificati del Congresso;
  • dalla Responsabile Nazionale del Coordinamento Donne;
  • da tutti i componenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri senza diritto di voto;
  • dai componenti il Consiglio Genrale della Confederazione ORSA di estrazione SAPENS senza diritto di voto.

Nella sua ultima riunione al termine del quadriennio, approverà le norme per l'avvio e lo svolgimento dei Congressi Provinciali, Regionali e del Congresso Generale con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo sull'apertura dei rispettivi lavori.

 

Art. 12

Il Consiglio Generale dovrà riunirsi non oltre il centottantesimo giorno dalla chiusura dei lavori congressuali per definire ed approvate le eventuali variazioni ai Regolamento Interno allo Statuto. Regolamento Amministrativo, Codice Etico e Appendice del Regolamento Interno delle norme strutturali di comportamento e procedure relativo al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 13

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione della Segreteria Generale o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Le decisioni sono effettuate a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale ha la facoltà di sostituire singoli componenti di Segreteria Generale, ad esclusione del Segretario Generale, nella ipotesi di motivato voto di sfiducia, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti oppure nel caso di dimissioni volontarie o di fatto.

Le dimissioni del Segretario Generale o il voto di sfiducia nei confronti di quest'ultimo con maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Generale, determina l'avvio delle procedure per l'indizione del Congresso Straordinario demadando al segretario Generale Aggiunto la sostituzione del Segretario Generale sfiduciato e l'assunzione immediata di tutti i poteri legali, amministrativi ed economici per la conduzione di ordinaria amministrazione del SAPENS e per l'indizione del Congresso Generale Straordinario entro e non oltre 180 (centittanta) giorni, fermo restante la cadenza quadriennale fra i due Congressi Ordinari.

 

Art. 14

Il Consigliere Generale eletto decade quando per due volte, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Consiglio Generale.

In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della Refione cui lo stesso appartiene fino ad esaurimento della graduatoria votata dal Congresso Regionale. In mancanza il Direttivo Regionale SAPENS interessato provvederà ad eleggere il sostituto con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Nella riunione del Consiglio Generale solo i Segretari Regionali possono essere rappresentati ai lavori dai loro Aggiunto o Vice in caso di assenza.

 

Art. 15 - DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale è l'organo deliberante tra un Consiglio Generale e l'altro ed è composta:

  • dsi componenti la Segreteria Genrale senza diritto aò voto;
  • dai Segretari Regionali o i loro Aggiunto o Vice in caso di assenza;

Nel rispetto degli indirizzi tracciati dal Congresso Generale e dal Consiglio Generale ha il compito di:

  • ​approvare il preventivo finanziario per cassa;
  • deliberare sulle decisioni adottate dalla segreteria Genrale;
  • dibattere e decidere sulle problematiche nell'ambito della mozione congressuale;
  • conferire incarichi tecnici all'interno del sindacato;
  • nominare i componenti di Commissionei Tecniche  interne o di relazione esterne al Sindacato;
  • nominare Rappresentanti del Sindacato in organismi esterni, nazionali o internazionali;
  • assumere, in relazione alle situazioni emrgenti, tutte le iniziative atte a salvaguardare gli interessi della categoria.

Si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.

 

Art. 16

La Segreteria Generale è l'organo esecutivo e rappresentativo del Sindacato:

  • ha competenza a rendere operative le delibere del Congresso Generale, del Consiglio Generale e della Direzione Nazionale;
  • cura l'indirizzo politico sindacale dell'organo ufficiale di stampa del Sindacato curandone il taglio politico sindacale e gli aspetti legati alla sua divulgazione;
  • ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di tecnici di Segreteria.

La Segreteria Generale è composta:

  • dal Segretario Generale, rappresentante legale del Sindacato, soggetto attivo e passivo a tutti gli effetti di legge nonchè responsabile dei fondi del Sindacato;
  • dal Segretario Generale Aggiunto con poteri di sostituzione del Segretario Generale nelle specifiche competenze in caso di suo impedimento per qualsiasi ragione, assicurando la continuità nella conduzione del Sindacato;
  • da 1 (uno) Segretario Generale Vice;
  • da ulteriori ed eventuali Membri di Segreteria.

La Segreteria Generale decade in presenza di una mozione di sfiducia collettiva sottoscritta da almeno 30 (trenta) componenti il Consiglio Generale ed approvata da almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.

L'approvazione della mozione di sfiducia collettiva determina da parte del Consiglio stesso l'inizio delle procedure per l'indizione del Congresso Straordinario.

Il Consiglio Generale interessato dovrò nominare un Commissario che assuma immediatamente la rappresentanza legale e tutti i poteri legali, amministrativi ed economici per la conduzione di ordinaria amministrazione del SAPENS e per l'indizione del Congresso Generale Straordinario che dovrà svolgersi entro e non oltre 180 (centottanta) giorni.

 

Art. 17

La Segreteria Generale ha la titolarità esclusiva a stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività  di CAF e Patronato anche a livello locale e regionale.

 

Art. 18 - COORDINAMENTO DONNE

Ai vari livelli, su proposta e iniziativa delle donne del SAPENS, come sedi di relazione politica tra le donne e di comunicazione e confronto tra le diverse esperienze, progetti, forme di aggregazione, comunque in armonia e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto SAPENS e suoi regolamenti, il Coordinamento elabora proposte e iniziative al fine di superare condizioni di organizzazione pregiudizievoli per le donne.

Il Coordinamento elabora proposte in merito ai contenuti rivendicativi di politica economica e sociale delle donne.

L'attività svolta dovrà essere concordata con gli Organi Regionali e Nazionali del SAPENS.

Il Coordinamento  Nazionale è composto da una rappresentante per ogni rispettiva Regione di appartenenza.

Nomina con la maggioranza semplice delle sue componenti la Rappresentante Nazionale. 

 

Art. 19 - CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale, che sarà celebrato in precedenza a quello Generale Ordinario. ha il compito di delineare gli indirizzi organizzativi e politici sindacali della Regione.

Il Congresso Regionale è composto:

  • dalla Segreteria Regionale uscente (voto 1);
  • dai Segretari Provinciali eletti nei rispettivi Congressi (voto 1);
  • dai Componenti il Consiglio Generale in rappresentanza della Regione /voto 1);
  • dai delegati eletti nelle rispettive Provincie voto 50 (cinquanta);
  • dai delegati del raggruppamento delle provincie che non raccolgono, ciascuna, il quorum di 25 soci e che vengono eletti, in assemblea in numero di 1 (uno) delegato ogni 50 (cinquanta) soci o frazione non inferiore a 25 (venticinque) soci con voto 50 (cinquanta).

Le procedure per lo svolgimento e la convocazione del Congresso Regionale sono previste dal Regolamento Interno allo Statuto.

Il Congresso Regionale, a maggioranza semplice, con le procedure previste dal secondo comma del precedente art. 5 comma 2 elegge:

  • la Segreteria Regionale su liste bloccate indicanti il nome del Segretario Regionale, dell'Aggiunto, del Vice e di eventuali Membri di Segreteria;
  • su lista unica e nella quota spettante i delegati ai Congressi nei quali è prevista la rappresentanza;
  • su lista unica i Consiglieri Generali spettanti alla Regione, rispettando le indicazioni provenienti dai Congressi Provinciali e dai raggruppamenti in quota proporzionale alle consistenze degli iscritti.

 

Art. 20 - DIREZIONE REGIONALE

La Direzione Regionale è l'organo deliberante a livello regionale tra un Congresso Regionale e l'altro ed è composta:

  • dai componenti la Segreteria regionale;
  • dai Segretari Provinciali;
  • dai Consiglieri Generali della Regione;
  • dalla Responsabile del Coordinamento Regionale Donne (se nominata).

Nel rispetto degli indirizzi tracciati dal Congresso Generale e Regionale ha il compito di:

  • approvare il preventivo e il consuntivo finanziario per cassa Regionale;
  • deliberare sulle decisioni adottate dalla Segreteria Regionale;
  • assumere, in relazione alle situazioni emergenti, tutte le iniziative atte a salvaguardare gli interessi della categoria a livello Regionale.

Si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi componenti tale percentuale deve intendersi arrotondata all'unità superiore.

 

Art. 21 SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria Regionale è l'organo esecutivo e rappresentativo del Sindacato in ambito Regionale.

E' composta:

  • dal Segretario Regionale;
  • dal Segretario Regionale Aggiunto;
  • dal Segretario Regionale Vice;
  • da ulteriori ed eventuali altri Membri di Segreteria.

Ha il compito di:

  • convocare il Congresso Regionale con le procedure previste dal Regolamento Interno allo Statuto;
  • convocare le assemblee di raggruppamento dei territori non rappresentati come Provincie;
  • provvedere, tra le altre alla nomina dei Referenti SAPENS nei territori non sede di Segreteria Provinciale;
  • rendere esecutive le Delibere del Congresso Regionale e della Direzione Regionale.

 

Art. 22 - CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso Provinciale del SAPENS, che verrà celebrato in precedenza a quello Regionale, ha il compito di delineare gli indirizzi organizzativi e politici sindacali della Provincia.

Il Congresso Provinciale è composto da tutti gli iscritti in ambito provinciale.

Le procedure per lo svolgimento e la convocazione del Congresso Provinciale, sono previste dal Regolamento Interno allo Statuto.

Il Congresso Provinciale elegge, con le procedure previste dall'art.5 comma 2:

  • la Segreteria Provinciale;
  • gli eventuali Delegati al Congresso Regionale SAPENS in proporzione alla forza associativa della Provincia:
  • indica, al Congresso Regionale, i Consiglieri Generali ove spettanti.

 

Art. 23 - PROVINCIA

Nei territori ove sono presenti almeno 50 (cinquanta) soci, potranno essere istituite le Provincie e le Segreterie Provinciali.

Le Provincie devono essere proposte dalle Segreterie Regionali alla Segreteria Generale per la delibera e conseguente ufficializzazione di accredito dal primo Consiglio Generale utile.

Quando la consistenza numerica degli iscritti scende al di sotto della soglia prescritta per più di 180 giorni di seguito la cessazione della Provincia è decretata dalla Segreteria Generale che azzera tutte le cariche in essere e conseguenti.

 

Art. 24 - REFERENTE SAPENS

Nei territori che non sono sedi di Segreterie Provinciali, sarà nominato dalla Segreteria Regionale un Referente SAPENS che dovrà avere contatti frequenti con la sede regionale anche per informazioni e aggiornamenti su obblighi fiscali e funzionalità dei servizi.

Le deleghe sottoscritte dai nuovi iscritti saranno consegnate alla Segreteria regionale nelle modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento Interno.

 

Art. 25 - SEGRETERIA PROVINCIALE

Nelle Provincie ove sono presenti almeno 50 (cinquanta) soci, potranno essere istituite Segreterie Provinciali.

La Segreteria Provinciale è l'organo esecutivo e rappresentativo del Sindacato in ambito Provinciale.

Essa p composta:

  • dal Segretario Provinciale anche con compiti di rappresentanza esterna;
  • dal Segretario Provinciale Aggiunto;
  • dal Segretario Provinciale Vice;
  • da ulteriori ed eventuali Membri di Segreteria

 

 

TITOLO IV - ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DISCIPLINARE E LORO FUNZIONI

 

Art. 26 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) componenti effettivi più 2 (due) supplenti.

Ha funzione di controllo amministrativo centrale e periferico e può in qualsiasi momento chiedere di visionare i libri contabili.

Ha l'obbligo di verificare e relazionare agli Organi deliberanti le eventuali anomalie amministrative ed assumere le iniziative imposte dal Codice Civile e di rispetto della correttezza sindacale.

Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci nominano al proprio interno il Presidente, fra i componenti effettivi, con il compito di firma della relazione in nome e per conto dell'intero Collegio.

 

Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) componenti effettivi più 2 (due) supplenti.

Il Collegio dei Probiviri è organo giudicato, unico e nazionale, in materia di disciplina ed etica sindacale. Ha giurisdizione su tutti gli iscritti al SAPENS. Ha il compito di predisporre un proprio Regolamento che preveda tutte le procedure atte ad indagare prima e sanzionare poi eventuali comportamenti difformi e/o contrari agli interessi della categoria, del Sindacato e dei singoli soci.

Il Regolamento proposto dal Collegio sarà oggetto di disamina e approvazzione da parte del Consiglio Generale e successivamente allegato al Regolamento Interno.

Tutti i componenti del Collegio dei Probiviri nominano al proprio interno il Presidente, fra i componenti effettivi, con il compito di firma delle relazioni in nome e per conto dell'intero Collegio.

 

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

 

Art. 28

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento Interno ed alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

 

NORMA TRANSITORIA

L'elezione dei Consiglieri Generali del V Congresso SAPENS sarà effettuata con le norme statutarie precedenti.

 

 

 

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